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Cannabis light, il parere del Consiglio superiore di sanità

Il Consiglio superiore di sanità sulla “cannabis light” ha espresso un parere il 10 aprile 2018.

“Dato l’interesse generale, ritengo opportuna la pubblicazione del parere reso dal Consiglio superiore di sanità sulla c.d. “cannabis light”, in data 10 aprile 2018.”

Così il ministro della Salute Giulia Grillo che ricorda che “anche sui profili relativi alla liceità della vendita lo scorso 17 aprile il precedente Ministro ha chiesto un parere – ad oggi non ancora reso per i necessari approfondimenti istruttori – alla Avvocatura dello Stato e alle altre Amministrazioni competenti.”
Ma cosa dice in sostanza il Consiglio superiore di sanità?

In merito alla pericolosità per la salute umana – Ritiene che per i prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis” o “cannabis light” o “cannabis leggerra” la pericolosità non possa essere esclusa.

 

Perchè? – La biodisponibilità di THC anche a basse concentrazioni non è trascurabile. Inoltre per le caratteristiche farmacocinetiche e chimico fisiche, THC e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di Cannabis s. possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili; tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della qualità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a breve sia a lungo termine; non appare, in particolare, che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio, età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza o allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per se stessi e per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione).

In merito all’immissione in commercio – Il Consiglio ritiene che tra le finalità della coltivazione della canapa industriale – regolate dalla l. 242/2016 – non è inclusa la produzione delle infiorescenze nè la libera vendita al pubblico. Pertanto, la vendita dei prodotti “pone certamente motivo di preoccupazione” e raccomanda “che siano attivate, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita“.

Il parere integrale del Consiglio superiore della sanità.

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