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Fabbricati rurali e fotovoltaico, quando scatta la sospensione Imu

fotovoltaico
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E’ indispensabile un requisito fondamentale, cioè che il fabbricato rurale su cui è installato l’impianto sia accatastato “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”.
Per rientrare in tale categoria è necessario che l’energia derivante dall’impianto sia prodotta nell’ambito di un’azienda agricola, che l’impianto sia posto nel comune ove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi; che sussista almeno uno dei requisiti oggettivi richiamati al paragrafo 4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009.
La sospensione per i fabbricati rurali è stabilita dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 21 maggio 2013, n. 54. Ne dà notizia la Staffetta Quotidiana Petrolifera sulla base di una nota dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi.

“Art. 1 Disposizioni in materia di imposta municipale propria
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potesta’ impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita’ ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attivita’ produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche’ alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13,commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.” 

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