Con risoluzione n. 15/E del 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate rende noto che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi – in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria previsti dall’art. 7, comma 1, lett. b) legge n. 488/99 – costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva del 10%.
Agevolazione non applicabile ai contratti che dovessero includere, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto, come previsto dalla circolare minfinanze del 7 aprile 2000 n. 71.