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Legge di bilancio. Incentivi alla mobilità sostenibile e tasse alle auto inquinanti

La legge di bilancio – n. 145 del 30/12/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12 – comprende anche una serire di misure rivolte al mondo dell’auto, con l’intento di favorire auto elettriche e ibride. La misura, che è stata modificata rispetto alle precedenti versioni proposte durante l’iter di approvazione,  si affida a un meccanismo di bonus/malus sull’acquisto di auto nuove che tiene conto delle emissioni di CO2 (grammi/chilometro). Accordato inoltre un credito d’imposta per la costruzione di nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche e incentivi ai ciclomotori, sempre elettrici.

 

Un incentivo per le auto più ecologiche – In via sperimentale a chi acquista anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia dal 01/03/2019 al 31/12/2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo da listino ufficiale inferiore a € 50.000 Iva esclusa è riconosciuto un incentivo. Due le fasce premiate, da 0 a 20 grammi di CO2 per km e da 21 a 70, con rispettivamente 6.000 e 2.500 euro in caso di rottamazione di veicoli da euro 0 a 4.
Gli importi scendono a 4.000 e 1.500 euro senza rottamazione.

Detrazioni fiscali per le colonnione e incentivi ai ciclomotori – Vengono inoltre introdotti detrazioni fiscali per chi installa colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e incentivi ai ciclomotori elettrici e ibridi (categorie L1e e L3e) acquistati nel 2019 pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro, con contestuale rottamazione di mezzi da euro 0 a 2.

I fondi a disposizione – Lo stanziamento per le auto è di 60 milioni nel 2019, 70 nel 2020 e 70 nel 2021. Per i ciclomotori è di 10 milioni di euro, finanziato con i proventi delle aste dei permessi di emissione di CO2.

Una tassa per i veicoli più inquinanti – Sempre nello stesso periodo, chi acquista anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per km eccedenti la soglia di 160 grammi CO2 al chilometro. Gli importi dell’ecotassa: da 161 a 175 grammi si pagheranno 1.100 euro, da 176 a 200 grammi 1.600, da 201 a 250 grammi 2.000 e
infine oltre i 250 grammi 2.500 euro .

Ora servono i decreti attuativi – Per l’effettiva applicazione dovranno essere adottati decreti attuativi di concerto tra Mise, Mit e Mef – ministeri Sviluppo Economico, Trasporti ed Economia – entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, che interviene anche su altri settori connessi alla green economy.

Dalla legge di bilancio:

1031. In via sperimentale,  a  chi  acquista,  anche  in  locazione
finanziaria, e immatricola  in  Italia,  dal  1°  marzo  2019  al  31
dicembre 2021, un veicolo di categoria  M1  nuovo  di  fabbrica,  con
prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA  esclusa,  e'
riconosciuto: 
    a)  a  condizione  che  si  consegni   contestualmente   per   la
rottamazione un  veicolo  della  medesima  categoria  omologato  alle
classi Euro 1, 2, 3 e 4, un  contributo  parametrato  al  numero  dei
grammi di biossido di carbonio  emessi  per  chilometro  (CO2  g/km),
secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
 
                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |6.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-70      |2.500                |
                 +-----------+---------------------+
 
    b) in assenza della rottamazione di  un  veicolo  della  medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4,  un  contributo  di
entita' inferiore parametrato al numero dei  grammi  di  biossido  di
carbonio emessi per  chilometro  secondo  gli  importi  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |4.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-70      |1.500                |
                 +-----------+---------------------+
 
  1032.  Il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  deve  essere
intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di  locazione  finanziaria  del
veicolo nuovo, deve essere  intestato,  da  almeno  dodici  mesi,  al
soggetto utilizzatore del suddetto  veicolo  o  a  uno  dei  predetti
familiari. 
  1033. Nell'atto di acquisto deve  essere  espressamente  dichiarato
che il veicolo consegnato  e'  destinato  alla  rottamazione  e  sono
indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di
cui al comma 1031. 
  1034. Entro quindici giorni dalla  data  di  consegna  del  veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo,  pena  il  non  riconoscimento  del
contributo, di avviare il veicolo  usato  per  la  demolizione  e  di
provvedere  direttamente  alla   richiesta   di   cancellazione   per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 358. 
  1035. Ai fini di quanto  disposto  dal  comma  1034,  il  venditore
consegna  i  veicoli  usati  ai  centri  di  raccolta   appositamente
autorizzati, anche per il tramite delle  case  costruttrici  al  fine
della  messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero   di
materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere
rimessi in circolazione. 
  1036.  Il  contributo  di  cui  al  comma   1031   e'   corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di
acquisto e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi  di  carattere
nazionale. 
  1037. Le imprese costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo  quale  credito  d'imposta,  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. 
  1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. 
  1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
e' inserito il seguente: 
     « Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica) -  1.  Ai  contribuenti  e'  riconosciuta  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019  al  31  dicembre  2021
relative all'acquisto e alla  posa  in  opera  di  infrastrutture  di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi  inclusi  i
costi iniziali per la richiesta di potenza  addizionale  fino  ad  un
massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed  e'  calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. 
     2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere
dotate di uno o piu'  punti  di  ricarica  di  potenza  standard  non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d)
e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
     3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste
a carico del contribuente, per l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di
infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del  codice
civile ». 
  1040.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai  commi
1031 e  seguenti,  con  particolare  riferimento  alle  procedure  di
concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di
cui al comma 1039. 
  1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali  di  cui
al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di
euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. 
  1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino  al  31  dicembre  2021,
chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e  immatricola  in
Italia un veicolo di categoria M1 nuovo  di  fabbrica  e'  tenuto  al
pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi  di  biossido
di carbonio emessi per chilometro eccedenti  la  soglia  di  160  CO2
g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
 
                =====================================
                |     CO2 g/km      |Imposta (euro) |
                +===================+===============+
                |161-175            |1.100          |
                +-------------------+---------------+
                |176-200            |1.600          |
                +-------------------+---------------+
                |201-250            |2.000          |
                +-------------------+---------------+
                |Superiore a 250    |2.500          |
                +-------------------+---------------+
 
  1043. L'imposta di cui al comma 1042  e'  altresi'  dovuta  da  chi
immatricola in Italia un veicolo di categoria M1  gia'  immatricolato
in un altro Stato. 
  1044. L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli  per
uso speciale  di  cui  all'allegato  II,  parte  A,  punto  5,  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5
settembre 2007. 
  1045. L'imposta di cui al comma 1042 e' versata, dall'acquirente  o
da chi richiede l'immatricolazione, con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  in  materia  di
accertamento, riscossione e contenzioso in  materia  di  imposte  sui
redditi. 
  1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido  di
carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione  del
contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al  comma  1042
e' relativo al ciclo  di  prova  NEDC,  come  riportato  nel  secondo
riquadro al punto  V.7  della  carta  di  circolazione  del  medesimo
veicolo. 
  1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure  di
cui ai commi 1031 e seguenti e' istituito presso il  Ministero  dello
sviluppo economico un sistema  permanente  di  monitoraggio,  che  si
avvale  anche  delle  informazioni  fornite   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
   (omissis)
  1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano in Italia, anche  in
locazione  finanziaria,  un  veicolo  elettrico  o  ibrido  nuovo  di
fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e
L3 e che consegnano per la rottamazione  un  veicolo  delle  medesime
categorie di  cui  siano  proprietari  o  utilizzatori,  in  caso  di
locazione finanziaria, da almeno  dodici  mesi,  e'  riconosciuto  un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di  acquisto  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. 
  1058. Entro quindici giorni dalla  data  di  consegna  del  veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo,  pena  il  non  riconoscimento  del
contributo, di consegnare il veicolo  usato  a  un  demolitore  e  di
provvedere  direttamente  alla   richiesta   di   cancellazione   per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 358. 
  1059. I veicoli usati di cui  al  comma  1058  non  possono  essere
rimessi  in  circolazione  e  devono  essere  avviati  o  alle   case
costruttrici   o   ai   centri   appositamente   autorizzati,   anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza,  della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 
  1060. Il contributo  di  cui  al  comma  1057  e'  corrisposto  dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 

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