La gestione del meccanismo dei TEE (o Certificati Bianchi), fondato sull’obbligo di risparmio energetico cui sono tenuti i distributori di energia elettrica e gas naturale (con oltre 50 mila clienti), dal 2013 è stata trasferita dall’Autorità per l’energia elettrica e il Gas al Gestore dei servizi energetici (GSE). La normativa ha inoltre fissato nuovi obblighi per il quadriennio 2013-2016. I grandi distributori ottemperano effettuando direttamente interventi per il risparmio energetico o acquistando sul mercato titoli di efficienza energetica.
I TEE sono rilasciati dal Gse in seguito a interventi di efficienza che vengono valutati sulla base di schede tecniche predisposte da Enea o con procedure “a consuntivo”. Sono interessati tutti i soggetti che possono ottenere TEE da immettere sul mercato in seguito alla realizzazione di interventi di efficienza energetica: imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas non soggette all’obbligo; società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici che hanno superato predeterminate soglie di consumo energetico purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Condizioni di accesso, i progetti devono avere una taglia minima che varia a seconda della tipologia di intervento. Per gli interventi che garantiscono risparmi superiori a 35 mila tep ed hanno vita tecnica superiore a 20 anni è riservata una “premialità” in termini di TEE riconosciuti in funzione del grado di innovazione tecnologica.
Per informazioni su norme di riferimento e documentazione: www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20Bianchi%20e%20CAR/certificatiBianchi/Pagine/default.aspx