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Trivelle entro 12 miglia, punti di vista

Inaccettabile per Greenpeace, Legambiente e Wwf Italia il decreto ministeriale che deroga al divieto di nuovi pozzi e nuove piattaforme entro le 12 miglia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile. Ma il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) non è d’accordo.


“È la smentita definitiva – sostengono le associazioni – di tutte le parole spese dal governo durante il periodo referendario di aprile scorso per dire che il referendum sollevava questioni di lana caprina, in particolare perché la legge escludeva già nuove trivellazioni entro le 12 miglia dalla costa.
Il meccanismo introdotto dal Mise consente, infatti, alle società petrolifere titolari di concessioni entro le 12 miglia dalla costa già rilasciate di modificare, e quindi ampliare, il loro programma di sviluppo originario per recuperare altre riserve esistenti, e dunque costruire nuovi pozzi e nuove piattaforme. Fino all’altro ieri, nuovi pozzi e nuove piattaforme entro le 12 miglia potevano essere realizzati solo se già previsti dal programma di sviluppo originario. Ora chi ha la concessione può farci sostanzialmente quello che vuole per tutta la vita utile del giacimento.”
Non è dello stessso avviso il Ministero dello Sviluppo Economico, che si è espresso così: “si precisa che il decreto del Ministero dello sviluppo economico, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che aggiorna le modalità operative per la ricerca e la produzione di idrocarburi, non modifica in alcun modo le limitazioni per le attività consentite dal Codice Ambiente nelle aree marine comprese nelle 12 miglia dalla costa e dalle aree protette.
Nel decreto, infatti, si regolamentano solamente le attività già consentite dalla legge all’interno di queste aree, e cioè le attività funzionali a garantire l’esercizio e il recupero delle riserve di idrocarburi accertate per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale. Sono quindi escluse altre attività, quali in particolare quelle di sviluppo e coltivazione di eventuali nuovi giacimenti.
Si precisa inoltre che la previsione di possibili modifiche dei programmi di lavoro è finalizzata unicamente a consentire sia interventi di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture, sia – al termine della coltivazione – la chiusura mineraria dei pozzi e la rimozione delle piattaforme. Queste attività, anche se non previste nel programma originario (caso ad esempio che si verifica per i piani di chiusura e ripristino), dovranno comunque essere sottoposte a iter approvativo e autorizzativo e conseguentemente a VIA.
Non si tratta quindi di alcuna deregolamentazione, ma al contrario della fissazione di precise procedure di approvazione e autorizzazione dei programmi a garanzia della sicurezza e dell’ambiente, proprio nel rispetto del Codice Ambiente.”

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